Art. 1
L'Istituto Superiore di Scienze Religiose, di seguito denominato Istituto, promosso dall'Università Cattolica del Sacro Cuore presso la sede di Brescia, su richiesta della Diocesi di Brescia, è stato canonicamente eretto con decreto della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 25 settembre 1986.
Il presente statuto è redatto secondo le indicazioni stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana.
La qualità accademica dell'Istituto è garantita dal collegamento con la Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale, di seguito denominata Facoltà Teologica.
Art. 2
Scopo dell’Istituto è la formazione al sapere teologico, proposto su di un piano rigorosamente scientifico, di operatori qualificati della vita pastorale con particolare attenzione ai versanti dell’insegnamento della religione e della preparazione per l’assunzione di ministeri ecclesiali.
Lo scopo statutario è perseguito attraverso l'istituzione di corsi di studi articolati in due livelli:
- il corso di studi di primo livello, al termine del quale si consegue il Baccalaureato in Scienze religiose;
- il corso di studi di secondo livello, al termine del quale si consegue la Licenza in Scienze religiose.
I diplomi di entrambi i gradi accademici sono firmati dal Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dal Moderatore, dal Direttore dell'Istituto e dal Preside della Facoltà Teologica; in essi è fatta menzione dei gradi di Baccalaureato in Scienze religiose o di Licenza in Scienze religiose.
I suddetti corsi sono volti:
- alla formazione di insegnanti di religione cattolica nelle scuole di ogni ordine e grado;
- alla formazione teologica e culturale di coloro che intendono operare nei ministeri ecclesiali, per un'adeguata preparazione all'azione pastorale .
Lo scopo statutario è altresì perseguito attraverso la promozione di incontri, dibattiti, seminari, corsi di aggiornamento, di perfezionamento e di alta formazione volti all'approfondimento delle discipline teologiche e delle conoscenze concernenti l'uomo nella molteplicità dei suoi aspetti, con particolare attenzione alla dimensione religiosa.
Art. 3
La responsabilità dell'andamento e della promozione dell'Istituto spetta:
- al Vescovo Ordinario della Diocesi di Brescia, in qualità di Moderatore, per quanto riguarda, in particolare: la salvaguardia e la promozione della fede cattolica; la ricerca e la qualificazione del corpo docente; il sostegno economico dell'Istituto;
- alla Conferenza Episcopale Italiana, d'intesa e in stretta collaborazione con la Congregazione per l'Educazione Cattolica, per quanto concerne la verifica e la supervisione circa la realizzazione delle finalità pastorali dell'Istituto;
- alla Facoltà Teologica in quanto garante, presso la Congregazione per l'Educazione Cattolica, del livello accademico-scientifico dell'Istituto e dell'idoneità del medesimo al perseguimento delle finalità stabilite dallo statuto.
Art. 4
L'Istituto è governato da autorità comuni con la Facoltà Teologica, cui è collegato, e da autorità proprie.
Autorità comuni sono: il Gran Cancelliere; il Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; il Preside della Facoltà Teologica; il Consiglio della Facoltà Teologica.
Autorità proprie sono: il Moderatore; il Direttore; il Consiglio Direttivo dell'Istituto.
Le funzioni delle autorità comuni e delle autorità proprie sono indicate dalla vigente Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose, di seguito denominata Istruzione, della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica e recepita con Nota di ricezione approvata dal Consiglio Episcopale Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 5
Sono organi dell'Istituto: il Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, il Direttore, il Moderatore e il Collegio dei docenti.
Art. 6
Il Consiglio Direttivo si compone:
- del Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore o di un suo delegato;
- del Preside della Facoltà Teologica o di un suo delegato;
- dell’Ordinario della Diocesi di Brescia, suo Moderatore, o di un suo delegato;
- del Direttore Amministrativo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore o di un suo delegato;
- di un docente stabile per ciascuna area disciplinare. In caso di pluralità di docenti della stessa area si segue l’ordine di anzianità di nomina;
- di quattro membri nominati dal Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Il Consiglio Direttivo si rinnova ogni cinque anni.
In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi causa, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato del precedente.
Art. 7
Il Consiglio Direttivo:
- elegge al proprio interno il Direttore, scegliendolo tra i docenti stabili, e il Comitato Esecutivo;
- è convocato e presieduto dal Direttore;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell’Istituto, perseguendo l’obiettivo del pareggio di bilancio;
- stabilisce l’attività annuale e l’organizzazione dell’Istituto;
- approva il regolamento didattico, portante i piani degli studi dei corsi, e gli ulteriori regolamenti di cui l’Istituto intenda dotarsi;
- nomina i docenti dei corsi di studio, fermo restando quanto disposto dalla competente autorità;
- formula altresì al Moderatore, acquisito il parere favorevole della competente Facoltà Teologica, la proposta di nomina di un docente stabile per ciascuna delle cinque aree disciplinari in cui si articola l’attività scientifica e didattica dell’Istituto. Tali aree sono precisate nel regolamento didattico dell’Istituto;
- delibera le modifiche al presente statuto ed ai regolamenti adottati;
- delibera l’entità delle tasse e contributi richiesti agli allievi, nonché dei compensi da corrispondere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma due volte all’anno.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, è assegnata preminenza ai voti espressi dal Rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore o suo delegato.
Art. 8
Il Comitato Esecutivo è composto da cinque membri; uno dei membri è il Direttore dell’Istituto, che lo convoca e presiede.
Il Comitato Esecutivo cura l’attività e l’organizzazione dell’Istituto secondo le indicazioni del Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo si rinnova ogni cinque anni.
Art. 9
Il Direttore, eletto dal Consiglio Direttivo e nominato con decreto del Gran Cancelliere della Facoltà Teologica, presiede, oltre che il Consiglio Direttivo, anche il Comitato Esecutivo e il Collegio dei docenti.
Egli coordina il lavoro degli organi, promuove lo svolgimento delle attività dell’Istituto e presiede gli esami finali.
Il Direttore dura in carica cinque anni ed è eleggibile per non più di due mandati consecutivi.
Art. 10
Il Collegio dei docenti è costituito dai docenti che svolgono attività didattica nell’Istituto e dal Direttore, che lo presiede.
Il Collegio dei docenti esamina i problemi didattici e di indirizzo culturale; esso ha un compito consultivo e di proposta nei confronti del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei docenti si riunisce per iniziativa del Direttore, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei docenti, almeno una volta all’anno.
Art. 11
L’Istituto svolge la sua attività di insegnamento avvalendosi delle strutture organizzative e didattiche dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in collegamento con la Facoltà Teologica. Le suddette strutture dell’Università Cattolica del Sacro Cuore realizzano le funzioni di Economo e Segretario dell’Istituto, in particolare per ciò che concerne la definizione delle tasse richieste agli studenti, i compensi a vario titolo erogabili, la formazione dei bilanci e la gestione delle carriere di docenti e studenti.
I docenti dell’Istituto si dividono in:
- stabili, in possesso del titolo di dottorato conseguito in una Facoltà canonicamente riconosciuta o di un titolo equipollente; essi possono essere sia professori ordinari assunti a titolo definitivo e a tempo pieno, sia professori straordinari assunti a tempo pieno;
- non stabili, che per le materie ecclesiastiche devono essere in possesso almeno della licenza canonica o di un titolo equipollente; essi possono essere docenti incaricati, assistenti o invitati
Art. 12
I docenti dell’Istituto devono soddisfare le condizioni stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia christiana e dalle annesse Ordinationes, soprattutto per quanto concerne la loro cooptazione e promozione.
I docenti di discipline concernenti la fede e la morale devono ricevere, dopo aver emesso la professione di fede, la missio canonica dal Moderatore.
I docenti che insegnano altre discipline devono ricevere la venia docendi dal Moderatore.
Il Moderatore può privare della missio canonica o della venia docendi il docente che abbia insegnato contro la dottrina cattolica o si sia mostrato non più idoneo all'insegnamento, fatto salvo il diritto di difesa e osservato quanto prescritto dall'art. 22 delle Ordinationes.
L’incarico di docente stabile è incompatibile con altri incarichi pastorali e istituzionali accademici ecclesiastici e civili che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento.
Il Direttore, in osservanza a quanto stabilito nel regolamento didattico, può temporaneamente accordare un regime di impegno a tempo parziale al docente che lo richieda. Il Direttore reca notizia del regime di impegno a tempo parziale accordato, nella prima adunanza utile del Consiglio Direttivo.
Il docente cessa dal servizio al raggiungimento del 70° anno d’età rapportato all’inizio dell’anno accademico, salvo deroga scritta accordata dal Direttore in osservanza a quanto stabilito nel regolamento didattico. Il Direttore reca notizia del trattenimento in servizio accordato, nella prima adunanza utile del Consiglio Direttivo.
Il docente che rinunzi all’incarico attribuitogli può essere prontamente sostituito dal Direttore, quando ragioni di necessità ed urgenza lo richiedano. Il Direttore reca notizia della rinunzia e della conseguente pronta sostituzione definita, nella prima adunanza utile del Consiglio Direttivo.
Per quanto non previsto nel presente statuto riguardo al corpo docente, si fa riferimento a quanto stabilito nell’Istruzione.
Art. 13
In conformità alle norme stabilite dalla Costituzione Apostolica Sapientia christiana e dalle annesse Ordinationes, possono frequentare i corsi dell’Istituto tutti coloro che, forniti di regolare attestato, idonei per condotta morale e per i precedenti studi, desiderino avere una qualificata preparazione nelle discipline teologiche e nelle scienze religiose.
Art. 14
Gli studenti possono essere ordinari, straordinari e uditori.
Tutti devono osservare fedelmente le norme dell’Istituto circa l’ordinamento generale e la disciplina, in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza e gli esami, come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell’Istituto.
Vengono considerati fuori corso gli studenti ordinari e straordinari che hanno concluso la frequenza ai corsi, ma devono completare le prove d’esame previste dal piano di studi, oppure devono motivatamente sospendere la frequenza per non più di due anni consecutivi.
La durata massima della permanenza come fuori corso dopo la conclusione della frequenza è di cinque anni.
Gli studenti ordinari possono riunirsi in Assemblea ed eleggere propri rappresentanti secondo le modalità, i limiti e le attribuzioni stabilite con regolamento.
I rappresentanti degli studenti possono partecipare al Collegio docenti secondo le modalità, i limiti e le attribuzioni stabilite dal regolamento didattico.
I rappresentanti degli studenti partecipano alla Commissione istruttoria costituita nell’ambito dell’esercizio del potere disciplinare nei riguardi degli studenti, secondo le modalità, i limiti e le attribuzioni stabilite con regolamento.
Art. 15
Gli studenti ordinari sono quelli che, aspirando a conseguire i gradi accademici, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni prescritte dall’Istituto, con il regolare superamento di tutti gli esami.
Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce al Baccalaureato in Scienze religiose, è necessario aver conseguito il titolo di studio prescritto per l’ammissione all’Università.
A discrezione del Direttore, potrà essere richiesta allo studente la frequenza di alcuni corsi integrativi, con il regolare superamento dei rispettivi esami.
Per essere ammesso come studente ordinario al ciclo che conduce alla Licenza in Scienze religiose, è necessario essere in possesso del Baccalaureato in Scienze religiose, ovvero del preesistente diploma accademico quadriennale di Magistero in Scienze religiose.
Art. 16
Sono studenti straordinari coloro che, o perché privi del suddetto titolo di studio per l’ammissione all’Università o perché non aspiranti al grado accademico, frequentano gli insegnamenti predisposti dall’Istituto o buona parte di essi, con relativo esame, ma senza conseguire i gradi accademici.
Per essere iscritto come studente straordinario è necessario dimostrare di avere idoneità a frequentare i corsi per i quali si chiede l’iscrizione.
Il curriculum degli studenti straordinari può essere valutato ai fini del passaggio a studenti ordinari qualora in itinere lo studente entri in possesso delle condizioni previste dall’articolo precedente.
Art. 17
Sono studenti uditori coloro che, avendone la necessaria preparazione e con il consenso del Direttore, sono ammessi a frequentare alcuni corsi offerti dall’Istituto, con possibilità di sostenerne i relativi esami.
Art. 18
Per essere ammessi agli esami è necessario che lo studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline.
Art. 19
Le modifiche al presente statuto sono deliberate dal Consiglio Direttivo dell’Istituto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Esse sono sottoposte all’approvazione della Congregazione per l’Educazione Cattolica, previo parere favorevole della Facoltà Teologica
Art. 20
Norme transitorie
Il passaggio degli studenti dal vecchio al nuovo ordinamento dell'Istituto sarà stabilito, dopo attenta valutazione del curriculum svolto, degli esami superati e degli eventuali titoli conseguiti, dal Direttore in base a criteri che saranno concordati con il Preside della Facoltà Teologica.