Università Cattolica del Sacro Cuore

Istituto Superiore di Scienze Religiose

Art. 1

Costituisce infrazione disciplinare qualunque comportamento, doloso o colposo, commesso dallo studente in violazione dei doveri previsti dalle norme statutarie e regolamentari dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose e del Codice etico dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Art. 2

In caso di infrazione disciplinare possono applicarsi le seguenti sanzioni:

  1. ammonizione scritta;
  2. interdizione temporanea da uno o più corsi e dai relativi esami;
  3. sospensione da uno o più appelli di esame, anche per più di una sessione;
  4. esclusione temporanea fino a tre anni dall’Istituto Superiore di Scienze Religiose, con conseguente esclusione, per l’intera durata della sanzione, dalle attività didattiche e dagli esami nell’Istituto;
  5. esclusione permanente dall’Istituto.

Nella determinazione della sanzione si tiene conto della gravità dell’infrazione disciplinare commessa, della personalità dell’incolpato, nonché della idoneità della stessa a prevenire la commissione di eventuali fatti della stessa indole.

Art. 3

Le competenze disciplinari nei riguardi degli studenti spettano, secondo quanto previsto ai successivi articoli 6 e 7, al Direttore dell’Istituto e al Comitato Esecutivo. Esse si esercitano senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di Legge.

Art. 4

La notizia della commissione di un fatto che integra una infrazione disciplinare è verificata da una Commissione istruttoria che, oltre allo svolgimento delle indagini, deve ascoltare lo studente. Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito con possibilità di farsi assistere da persona di sua fiducia.

Non possono decorrere meno di dieci giorni tra la data di ricezione dell’avviso di apertura del procedimento e la data in cui è fissata la comparizione dello studente dinanzi alla Commissione istruttoria.

Se lo studente, convocato come sopra previsto, non compare all’udienza fissata per la sua audizione dinanzi alla Commissione istruttoria, la stessa provvede in contumacia.

Dell’eventuale archiviazione del procedimento deve essere dato avviso allo studente.

Art. 5

La Commissione istruttoria è composta:

  1. dal Direttore dell’Istituto, che assume la funzione di Presidente;
  2. da tre professori, di cui uno con funzioni di Segretario, nominati dal Direttore;
  3. da un funzionario nominato dal Direttore;
  4. dai rappresentanti degli studenti eletti ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Didattico dell’Istituto.

I componenti la Commissione istruttoria di cui alla precedente lettera b) rimangono in carica per la durata di due

anni accademici. Il mandato è rinnovabile.

Art. 6

Il Direttore può applicare una misura cautelare al fine di prevenire gravi pregiudizi per la vita dell’Istituto. Nella determinazione della sanzione finale è considerato l’eventuale periodo di sospensione o di interdizione seguito all’applicazione della misura cautelare.

Le sanzioni di cui all’art. 2, lettere a), b) e c) vengono irrogate dal Direttore.

Avverso l’applicazione delle predette sanzioni lo studente può proporre ricorso al Comitato Esecutivo ai sensi dell’art. 4.

Art. 7

Le sanzioni di cui all’art. 2, lettere d) ed e), vengono irrogate dal Comitato Esecutivo ai sensi di quanto disposto all’art. 3. Lo studente deve essere invitato a presentarsi innanzi al Comitato Esecutivo con l’osservanza delle previsioni e dei termini di cui all’art. 4.

Art. 8

Tutte le decisioni sono rese esecutive dal Direttore o da un suo delegato.

Nel caso in cui venga irrogata la sanzione dell’esclusione permanente dall’Istituto di cui alla lettera e), lo studente è invitato a dichiarare presso quale altro Istituto intenda trasferirsi; qualora lo studente entro 15 giorni dall’erogazione della sanzione non dichiari a quale Istituto intenda trasferirsi, gli viene rilasciato il foglio di congedo per l’Istituto più vicino.

Tutte le sanzioni disciplinari rese esecutive vengono registrate nella carriera scolastica dello studente e sono trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti, Facoltà o Atenei vengono applicate anche quando lo studente si trasferisca a questo Istituto Superiore di Scienze Religiose.

 
Milano, 6 giugno 2016

p. il Consiglio Direttivo
il Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose
F.to: Prof. Sac. don Mario Zani